Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la sfida tra Latina e Cavese, in programma venerdì 6 febbraio alle 20:30, valida per la venticinquesima giornata del Girone C Serie C Sky Wifi.

A dirigere il match sarà Deborah Bianchi della sezione di Prato. Per lei si tratta del secondo incrocio con gli aquilotti: l'unico precedente risale al 4 febbraio 2024, quando la Cavese vinse per 3-1 contro l'Atletico Uri.

Ad assisterla saranno Luca Marucci di Rossano e Giovanni Battista Citarda di Palermo. Il ruolo di quarto ufficiale è affidato a Marco Di Loreto di Terni, mentre al FVS è stato designato Roberto D'Ascanio della sezione di Roma 2.

Parallelamente, il Giudice Sportivo ha emesso i provvedimenti relativi all'ultimo turno. In casa Cavese è arrivata una squalifica di due giornate per l'allenatore in seconda Umberto Antonio Di Giacomo, punito per una condotta ritenuta irriguardosa nei confronti del quarto ufficiale durante una revisione FVS. Inoltre, sanzione anche al club metelliano: multa di 700 euro per comportamenti dei propri sostenitori.

Qui, i comunicati ufficiali:
"SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI GIACOMO UMBERTO ANTONIO (CAVESE)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti 58/310 del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, prima dell’effettuazione della revisione, protestava, proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale)."

"AMMENDA € 700,00 CAVESE
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto:
1. dall’inizio della gara al 5° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1, non autorizzato; 58/307
2. per tutta la durata della gara, uno striscione di circa 25 metri per 1, non autorizzato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 63° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco e, al 94° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semivuota nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)."

Sezione: News / Data: Mar 03 febbraio 2026 alle 18:55
Autore: Heather Vittoria Stuart Harrison
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