Sono uscite nelle scorse ore le decisioni del Giudice Sportivo. Nessun squalificato per la Cavese per la gara con il Trapani, ma si segnala una multa per il club metelliano. Inibizione fino al 3 marzo 2026 e 500€ di multa per il DS della Salernitana Daniele Faggiano, mentre sono due le giornate di squalfica per l'allenatore dei granata Raffaele. 

Nessun squalificato per il Trapani.

AMMENDA € 800,00 CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, lanciato nel recinto di gioco, venti fumogeni, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed). 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, recatosi nell’area spogliatoi, colpiva con un calcio uno dei pannelli fotografici presenti nel corridoio antistante gli spogliatoi danneggiandolo. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto.

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (SALERNITANA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica ed entrava nell’area di revisione protestando con parole e gesti nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1).

Sezione: News / Data: Mar 17 febbraio 2026 alle 18:36
Autore: La Redazione
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